Protocollo 2›Titolo V
Art. 2
41 / 45In vigore dal 23 mag 1968
Per quanto riguarda i prodotti compresi nell'elenco allegato al presente Protocollo, l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi prevista dall' sarà effettuata sulla base delle aliquote di cui è stato preso atto e che figurano nel suddetto elenco.
Storico versioni
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