Protocollo 1›Titolo V
Art. 2
37 / 45In vigore dal 23 mag 1968
Entro il limite dei contingenti tariffari che saranno aperti ogni anno dalla Comunità e il cui volume annuale è fissato al successivo , e fatte salve le decisioni che alla fine potranno essere adottate dalla Comunità nel quadro della sua politica agricola comune, gli Stati membri applicano all'importazione di olio di arachide (voce ex 15.07 B II c della tariffa doganale comune) e di olio di palma (voce 15.07 B II b della tariffa doganale comune), originari della Nigeria, i dazi doganali che essi applicano a questi prodotti negli scambi intracomunitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-p-2