Art. 4
AccordoTitolo V

Art. 4

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In vigore dal 23 mag 1968
Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nell'Accordo di Associazione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e la Nigeria, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato è oggetto di una deliberazione del Consiglio.
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