Accordo›Titolo V
Art. 30
14 / 45In vigore dal 23 mag 1968
1. Per quanto riguarda la Comunità, il presente Accordo sarà concluso validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunità adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti dell'Accordo. Esso sarà ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica degli Stati firmatari e l'atto di notifica della conclusione del presente Accordo da parte della Comunità vengono scambiati a Bruxelles.
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