Art. 3
AccordoTitolo V

Art. 3

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In vigore dal 23 mag 1968
Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I dell'Accordo di Associazione che prevedono una consultazione a richiesta della Comunità, è adottata la seguente procedura: a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunità; b) la posizione comune della Comunità è quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione; c) la domanda di consultazione è trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunità Economica Europea a nome della Comunità.
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