Art. 25
AccordoTitolo IV

Art. 25

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In vigore dal 23 mag 1968
1. Ogni vertenza sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo tra uno o più Stati membri o la Comunità, da una parte, e la Nigeria, dall'altra, può essere presentata al Consiglio di Associazione. 2. Qualora il Consiglio di Associazione non abbia potuto dirimere la vertenza nella sessione più prossima, ciascuna parte in causa può notificare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale è tenuta, entro due mesi, a designare un secondo arbitro. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella vertenza. Un terzo arbitro è designato dal Consiglio di Associazione. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. 3. Ciascuna parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
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