Art. 21
AccordoTitolo IV

Art. 21

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In vigore dal 23 mag 1968
1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di Associazione può esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso può inoltre formulare raccomandazioni appropriate. 2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima. 3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.
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