Art. 19
AccordoTitolo III

Art. 19

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In vigore dal 23 mag 1968
Gli Stati membri e la Nigeria autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di merci e di servizi, nonché il trasferimento di questi pagamenti nella Nigeria o nello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, nella misura in cui la circolazione delle merci e dei servizi sia liberalizzata in applicazione del presente Accordo.
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