Art. 16
AccordoTitolo II

Art. 16

25 / 45
In vigore dal 23 mag 1968
Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, nonché la creazione di agenzie, succursali o filiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-16