Art. 13
AccordoTitolo I

Art. 13

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In vigore dal 23 mag 1968
Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo e specialmente quelle dell', ciascuna Parte contraente s'impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
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