Accordo›Titolo I
Art. 13
22 / 45In vigore dal 23 mag 1968
Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo e specialmente quelle dell', ciascuna Parte contraente s'impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-13