Accordo›Titolo I
Art. 12
21 / 45In vigore dal 23 mag 1968
1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica della Nigeria o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficoltà che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale della Nigeria, questa può prendere, in deroga agli , le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure e le relative modalità d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, e qualora sorgano difficoltà che possano determinare una grave perturbazione di una situazione economica regionale, la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga agli , le misure necessarie nelle loro relazioni con la Nigeria.
Tali misure e le relative modalità d'applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione.
3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione.
Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi.
4. In seno al Consiglio di Associazione si svolgono consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunità e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta della Nigeria.
Storico versioni
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