Accordo›Titolo V
Art. 1
1 / 45In vigore dal 23 mag 1968
Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Nigeria.
I rappresentanti dei Governi degli Stati Membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, e l'Accordo che crea una Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Nigeria, in appresso denominato l'Accordo di Associazione, Considerato che è necessario fissare le modalità secondo le quali sarà definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo di Associazione, nonché le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questo Accordo che possono richiedere un'azione della Comunità, una azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro;
Considerando che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunità, delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di Associazione;
Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere e fra di loro per quanto riguarda l'Accordo di Associazione, Previa consultazione della Commissione della Comunità Economica Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
La posizione comune che i Rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al Consiglio di Associazione è adottata in conformità delle disposizioni seguenti:
a) quando il Consiglio di Associazione è investito di problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e la Nigeria e dei Protocolli n. 1 e n. 2, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di questa ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;
b) negli altri casi, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-1