Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria.
Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria. 48 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
48 articoli
Accordo
titolo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 1 Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'ap Art. 2 Articolo 2 1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui Art. 3 Articolo 3 Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I dell'Accordo di Associazione Art. 4 Articolo 4 Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato Art. 5 Articolo 5 1. Per l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2 dell'Accordo di Associazion Art. 6 Articolo 6 Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 25 dell'Accor Art. 7 Articolo 7 Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione dell Art. 8 Articolo 8 Il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione della Commissione Art. 9 Articolo 9 Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie Art. 10 Articolo 10 Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese Art. 27 Articolo 27 I trattati, le convenzioni, gli accordi e le intese di qualsiasi forma o natur Art. 28 Articolo 28 Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesione Art. 29 Articolo 29 Il presente Accordo si applica al territorio europeo degli Stati membri della Art. 30 Articolo 30 1. Per quanto riguarda la Comunità, il presente Accordo sarà concluso validame Art. 31 Articolo 31 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successiv Art. 32 Articolo 32 1. Il presente Accordo è valido sino al 31 maggio 1969. 2. Il presente Accordo Art. 33 Articolo 33 1. Un anno prima della scadenza del presente Accordo, le Parti contraenti esam Art. 34 Articolo 34 I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante. Art. 35 Articolo 35 Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese titolo I SCAMBI COMMERCIALI
Art. 11 Articolo 11 1. Per quanto concerne la politica commerciale le Parti contraenti si informan Art. 12 Articolo 12 1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività econ Art. 13 Articolo 13 Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo e specia titolo II DIRITTI DI STABILIMENTO E SERVIZI
Art. 14 Articolo 14 La Nigeria assicura in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di Art. 15 Articolo 15 Nel caso in cui la Nigeria accordi ai cittadini o alle società di uno Stato, c Art. 16 Articolo 16 Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salv Art. 17 Articolo 17 Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fo Art. 18 Articolo 18 1. Ai sensi del presente Accordo, per società s'intendono le società di diritt titolo III PAGAMENTI E CAPITALI
Art. 19 Articolo 19 Gli Stati membri e la Nigeria autorizzano i pagamenti relativi agli scambi di Art. 20 Articolo 20 La Nigeria tratta su un piano di parità sia i cittadini sia le società degli S titolo IV DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
Art. 21 Articolo 21 1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo e nei casi d Art. 22 Articolo 22 1. Il Consiglio di Associazione è composto dei membri del Consiglio e di membr Art. 23 Articolo 23 La Presidenza del Consiglio di Associazione e esercitata a turno da un membro Art. 24 Articolo 24 Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Art. 25 Articolo 25 1. Ogni vertenza sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo tr Art. 26 Articolo 26 Le Parti contraenti facilitano gli eventuali contatti tra il Parlamento Europe Protocollo 1
titolo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 1 Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2 dell'Accordo Le Parti Contraenti Art. 2 Articolo 2 Entro il limite dei contingenti tariffari che saranno aperti ogni anno dalla Co Art. 3 Articolo 3 Il volume dei contingenti tariffari per i prodotti menzionati agli articoli pre Art. 4 Articolo 4 A richiesta della Nigeria, il Consiglio di Associazione esamina l'utilizzazione Protocollo 2
titolo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 1 Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo Le Parti contraenti Art. 2 Articolo 2 Per quanto riguarda i prodotti compresi nell'elenco allegato al presente Protoc Art. 3 Articolo 3 Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, la Nigeria comunica al Consiglio Art. 4 Articolo 4 La Nigeria comunica al Consiglio di Associazione qualsiasi modifica della tarif Protocollo 3
titolo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 1 Protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originali" per l'applicazione dell'Acco Art. 2 Articolo 2 Sino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo I del presente Pro Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360