Art. 3 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

Art. 3

LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

In vigore dal 18 mag 1968
La licenza di cui all'articolo 6, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è valida per tre anni.
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