Art. 15 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

Art. 15

LEGGE 18 marzo 1968, n. 498

In vigore dal 18 mag 1968
L'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 84, 85 e 93 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui al presente decreto in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione".
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