Art. 37 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

Art. 37

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 9 gen 1969
(Relazione sull'applicazione annuale della presente legge) Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.
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