Art. 36 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

Art. 36

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 9 gen 1969
(Utilizzazione degli stanziamenti) Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n: 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.
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