Art. 35
LEGGE 18 marzo 1968, n. 444
In vigore dal 9 gen 1969
(Copertura finanziaria, relativamente agli
anni finanziari 1966 e 1967, per l'istituzione
e la gestione di scuole materne statali e
per il conferimento di assegni, premi, sussidi
e contributi alle scuole materne non statali)
All'onere di 1.370 e 4.300 milioni di lire, previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall' della presente legge per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, nonchè all'onere di lire 1.500 e 5.300 milioni di lire previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dallo della presente legge per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali, è fatto fronte - per 2.870 milioni di lire, nell'anno finanziario 1966 - con aliquota dei gettiti nell'anno 1966 delle due leggi finanziarie richiamate nell'articolo 39 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e - per 9.600 milioni di lire, nell'anno finanziario 1967 - mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.
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