Art. 31 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

Art. 31

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 9 gen 1969
(Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970) Per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti allo stesso fine nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme: per il 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.370 milioni per il 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.300 milioni per il 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.900 milioni per il 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.640 milioni per il 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.300 milioni Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sarà corrisposta ai patronati scolastici, a titolo di contributo, per l'assistenza agli alunni bisognosi. Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse province si provvede, annualmente, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali delle province stesse.
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