Art. 17 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

Art. 17

LEGGE 18 marzo 1968, n. 444

In vigore dal 9 gen 1969
(Carriera e trattamento economico del personale delle scuole materne statali) Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare. Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della carriera esecutiva delle amministrazioni dello Stato.
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