Art. 8 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 431

Art. 8

LEGGE 18 marzo 1968, n. 431

In vigore dal 5 mag 1968
Contributi per le attrezzature tecnico-sanitarie A valere sulle disponibilità del fondo nazionale ospedaliero di cui all'articolo 33 della legge sugli enti ospedalieri e sulla assistenza ospedaliera, il Ministero della sanità può concedere contributi e sussidi agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle province e da altri enti pubblici, per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e dei servizi di igiene mentale, per il miglioramento e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza stabilita ai sensi delle vigenti disposizioni non riesca a coprire le spese occorrenti, osservando le norme dell' della legge 26 giugno 1965, n. 717.
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