Art. 16 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 337

Art. 16

LEGGE 18 marzo 1968, n. 337

In vigore dal 25 apr 1968
Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.
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