Art. 14 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 337

Art. 14

LEGGE 18 marzo 1968, n. 337

In vigore dal 25 apr 1968
L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.
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