Art. 8 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

Art. 8

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
A modifica di quanto previsto all'articolo 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, sentito il consiglio di Q amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi. Alle operaie che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; esse hanno diritto alla paga giornaliera, alle quote di aggiunta di famiglia ed agli altri assegni fissi, con la esclusione però dei compensi accessori, comunque denominati, connessi alla effettiva presenza in servizio. Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, le operaie hanno diritto di astenersi dal lavoro, esse sono considerate in congedo straordinario per maternità.
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