Art. 2 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

Art. 2

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
Il Ministro per il tesoro può avvalersi di persone estranee all'amministrazione dello Stato, qualificate in campo artistico-tecnico, per la modellazione di bozzetti per monete, per medaglie e per altre lavorazioni interessanti la Zecca. Con apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro, sono stabilite le caratteristiche ed i requisiti dell'opera da eseguire, nonchè l'importo del compenso globale da corrispondere a titolo forfettario al professionista prescelto per la esecuzione dell'opera stessa. L'onere relativo grava sul capitolo 2191 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante le spese generali di esercizio della Zecca, per l'anno 1968 e sul corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;309#art-2