Art. 16 · LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

Art. 16

LEGGE 18 marzo 1968, n. 309

In vigore dal 21 apr 1968
La differenza tra il trattamento economico complessivo spettante dal 1 gennaio 1968 per paga, compreso ogni emolumento accessorio di carattere continuativo, e quello corrispondente, eventualmente superiore, goduto fino al 31 dicembre 1967 anche in applicazione della legge 6 agosto 1966, n. 636, è conservata a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbire nei futuri miglioramenti economici di carattere generale.
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