Art. 13
LEGGE 18 marzo 1968, n. 309
In vigore dal 21 apr 1968
Nei confronti del personale operaio della Zecca cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli , primo comma, punti 1 e 2, e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all' della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all', quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'articolo 29 e, salvo quanto previsto dall' della presente legge relativamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
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