Art. 49
49 / 59In vigore dal 14 apr 1968
Nelle sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni di cui al precedente è concesso alle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati, conformi alle disposizioni generali sulla stampa e contenenti notizie di carattere esclusivamente sindacale.
A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative è, altresì, concesso nella sede centrale dei singoli Ministeri e delle aziende autonome, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità che saranno determinate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-49