Art. 46
46 / 59In vigore dal 6 apr 1995
Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.
Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.
I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n.770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che "Per effetto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-46