Art. 44 bis
59 / 59In vigore dal 10 nov 1970
I dipendenti civili dello Stato hanno diritto di riunione nell'unità amministrativa, o di esercizio di servizi o di produzione industriale, durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue. Per le ore di partecipazione alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio d'amministrazione con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al dirigente l'unità di cui sopra.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti della organizzazione sindacale, anche non dipendenti dalla pubblica amministrazione.
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