Art. 40
40 / 59In vigore dal 14 apr 1968
Nei riguardi del personale contemplato dall' della legge 13 giugno 1952, n. 690, nonché dall' della legge 13 marzo 1953, n. 165, dall' della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall' della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle amministrazioni comunali ed è determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1 agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-40