Art. 3 ter
55 / 59In vigore dal 10 nov 1970
La delega al Governo per la revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri e per il riordinamento degli uffici periferici dello Stato sarà esercitata di norma contestualmente all'emanazione dei provvedimenti concernenti il trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative statali.
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