Art. 29
29 / 59In vigore dal 10 nov 1970
Per le cessazioni dal servizio che avverranno a partire dal 1 marzo 1968 e fino al 31 agosto 1971, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore alla predetta data del 1 marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10 per cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-29