Art. 27
27 / 59In vigore dal 14 apr 1968
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione.
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