Art. 27

Art. 27

27 / 59
In vigore dal 14 apr 1968
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249#art-27