Art. 1 · LEGGE 14 marzo 1968, n. 317

Art. 1

LEGGE 14 marzo 1968, n. 317

In vigore dal 23 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il secondo comma dell' della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è sostituito dal seguente: "La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta".
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