Art. 1
LEGGE 14 marzo 1968, n. 317
In vigore dal 23 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il secondo comma dell' della legge 23 febbraio 1960, n. 186, è sostituito dal seguente:
"La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta".
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