Art. 15 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

Art. 15

LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

In vigore dal 30 ott 1968
La commissione consultiva: a) esprime il proprio parere sulla iscrizione e cancellazione dai ruoli; b) esprime il proprio parere sui giudizi disciplinari istituiti nei confronti dei mediatori per inosservanza dei doveri professionali; c) esprime il proprio parere su ogni altra questione relativa ai ruoli, a richiesta delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; d) propone i mediatori marittimi da comprendersi nelle commissioni di esame; e) vigila perchè, in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella camera di commercio, a meno che la stessa commissione accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia; f) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Se i mediatori siano iscritti in ruoli di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura diverse, la conciliazione è promossa dalla commissione consultiva, che ne sia stata per prima richiesta.
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