Art. 14 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

Art. 14

LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

In vigore dal 30 ott 1968
La commissione consultiva è composta: a) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che la presiede; b) da un rappresentante del compartimento marittimo; c) da un rappresentante dei mediatori marittimi; d) da un rappresentante dell'armamento, designate dal Ministero della marina mercantile; e) da un rappresentante dell'ente o consorzio portuale, ove esiste. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478#art-14