Art. 13 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

Art. 13

LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

In vigore dal 30 ott 1968
I ruoli dei mediatori marittimi sono formati e conservati presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali sono istituiti. Presso ognuna di dette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è anche istituita una commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi.
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