Art. 7
LEGGE 12 marzo 1968, n. 442
In vigore dal 7 mag 1968
Le attribuzioni che le norme vigenti demandano ai consigli di facoltà sono esercitate, per ogni facoltà della Università in Calabria, da appositi comitati ordinatori composti da tre membri per ciascuna facoltà scelti tra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà.
I membri del comitato ordinatore della facoltà di scienze economiche e sociali saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della facoltà di economia e commercio e della facoltà di scienze politiche.
I comitati ordinatori saranno nominati dal Ministro per la pubblica istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Due dei tre membri di ogni comitato saranno designati dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri dei comitati ordinatori dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle facoltà.
I professori di ruolo, che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte delle nuove facoltà, saranno aggregati ai rispettivi comitati ordinatori.
I comitati ordinatori, in relazione alle disponibilità edilizie e di arredamento della università e del centro residenziale, nonchè dell'assetto degli istituti e dei laboratori proporranno al Ministro per la pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea.
I comitati ordinatori cesseranno dalle loro funzioni allorchè alle facoltà, cui essi furono preposti, risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo per ciascuna facoltà. Comunque, i professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori non potranno restare in carica per un periodo di tempo superiore a quattro anni per la facoltà di ingegneria e a tre anni per le altre facoltà. Qualora entro detti termini i comitati non abbiano provveduto a ricoprire tre posti di professore di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, procederà alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre.
Finchè non potranno essere eletti, secondo le vigenti norme, i presidi delle varie facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori, designati dai membri di ciascun comitato, ne eserciteranno le funzioni.
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