Art. 16 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

Art. 16

LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

In vigore dal 7 mag 1968
Per il primo funzionamento dei corsi di laurea fino al massimo di 3.000 studenti complessivi, sarà gradualmente assegnato alle singole facoltà il personale di ruolo insegnante e tecnico di cui alle tabelle allegate A e B. I posti di ruolo del personale insegnante saranno prelevati dai contingenti previsti dagli della legge 24 febbraio 1967, n. 62. I posti di ruolo del personale tecnico graveranno sui contingenti finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27 della legge 31 ottobre 1966, n. 942. All'assegnazione del personale di segreteria ed ausiliario si provvede con le dotazioni organiche dei rispettivi ruoli in conformità delle disposizioni legislative vigenti. Sul contingente di 200 posti di professori aggregati, previsti per l'anno accademico 1969-1970 dalla tabella annessa alla legge 25 luglio 1966, n. 585, sono riservati 50 posti per le esigenze dell'Università in Calabria. Detti posti saranno ripartiti tra le varie facoltà in conformità dell' della stessa legge.
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