Art. 15 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

Art. 15

LEGGE 12 marzo 1968, n. 442

In vigore dal 7 mag 1968
Il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'Università calabra ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università stessa, ovvero nel territorio del comune dove essa è istituita o in quello di comuni limitrofi.
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