Art. 11
LEGGE 12 marzo 1968, n. 442
In vigore dal 7 mag 1968
Presso l'Università statale in Calabria sarà realizzato un centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive, ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi il personale insegnante e non insegnante in servizio presso l'università nonchè una quota non inferiore al 70 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento del centro; i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi, nonchè per la determinazione delle quote dovute al centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento; i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante d: alloggi di servizio nell'ambito del centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell' della legge 14 febbraio 1963, n. 80.
Il centro residenziale dell'Università in Calabria è compreso fra gli enti di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.
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