Art. 6 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

Art. 6

LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

In vigore dal 3 mag 1968
L'idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale è accertata da apposita commissione istituita presso la Direzione generale degli affari generali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'assunzione e l'inquadramento nelle singole categorie indicate nella tabella allegata sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il personale statale non di ruolo. Per l'inquadramento nella categoria IV si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti del personale che svolga da almeno tre anni mansioni di agente tecnico o usciere o equiparate o superiori. Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente .
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