Art. 4 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

Art. 4

LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

In vigore dal 3 mag 1968
Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'Ente zolfi italiani cessa alla fine del terzo mese successivo a quello della messa in liquidazione dello stesso ai sensi del precedente . Per le esigenze della gestione di liquidazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può essere trattenuto in servizio per la durata non superiore a un anno dalla data della assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato, il personale strettamente indispensabile.
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