Art. 1 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

Art. 1

LEGGE 12 marzo 1968, n. 411

In vigore dal 3 mag 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di isolamento del mercato zolfifero italiano previsto dal protocollo III annesso all'accordo finale di lista G del 2 marzo 1960 degli Stati membri della Comunità economica europea, la vendita degli zolfi fusi, degli zolfi di recupero, dei concentrati di minerale di zolfo e degli zolfi filtrati prodotti nel territorio nazionale è libera ed è abolito il divieto di importazione degli zolfi di ogni specie di cui al regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, tabella A, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1498, e alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723.
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