Art. 7 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 410

Art. 7

LEGGE 12 marzo 1968, n. 410

In vigore dal 3 mag 1968
La legge 5 luglio 1965, n. 798, è modificata come segue: al n. 3) dell' sono soppresse le parole: "alle giunte provinciali amministrative"; al n. 6) dell' sono soppresse le parole: "ed alle commissioni tributarie"; al primo comma dell' sono soppresse le parole: "l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le commissioni delle imposte dirette"; al secondo comma dell' sono soppresse le parole: "delle giunte provinciali amministrative e" nonchè le parole: "lire 2.000 per le decisioni di cui alla lettera l)"; al primo comma dell' sono soppresse le parole: "c) contributo di lire 3.200 per ogni certificato rilasciato dalle cancellerie dei tribunali, relativo alle imprese indicate nell'articolo 2195 del codice civile". La legge 3 febbraio 1963, n. 100, è modificata come segue: alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: "sulle deleghe di rappresentanza avanti agli uffici fiscali" nonchè: "sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie"; al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "l) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali"; al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie". La legge 9 febbraio 1963, n. 160, è modificata come segue: alla lettera b) dell'articolo 17 sono soppresse le parole: "sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali" nonchè: "sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie"; al primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "l) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali e sulle deleghe di rappresentanza avanti gli uffici fiscali"; al n. 3) del primo comma dell'articolo 19 sono soppresse le parole: "e sui mandati di rappresentanza avanti le commissioni tributarie".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;410#art-7