Art. 53 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

Art. 53

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Variazioni di bilancio) Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le occorrenti variazioni compensative sugli stati di previsione delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1968 SARAGAT MORO - SPAGNOLI - COLOMBO - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
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