Art. 53
LEGGE 12 marzo 1968, n. 325
In vigore dal 23 apr 1968
(Variazioni di bilancio)
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le occorrenti variazioni compensative sugli stati di previsione delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - SPAGNOLI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
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