Art. 43
LEGGE 12 marzo 1968, n. 325
In vigore dal 23 apr 1968
(Prestazioni reciproche delle aziende)
Ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può avvalersi, per lo svolgimento dei propri servizi, di prestazioni da parte dell'altra azienda verso rimborso integrale dei relativi costi.
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