Art. 43 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

Art. 43

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Prestazioni reciproche delle aziende) Ciascuna delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può avvalersi, per lo svolgimento dei propri servizi, di prestazioni da parte dell'altra azienda verso rimborso integrale dei relativi costi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325#art-43