Art. 35 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

Art. 35

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Donazioni) Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono accettare donazioni di aree destinate alla costruzione di uffici postali e di telecomunicazioni con l'autorizzazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sentito il consiglio di amministrazione. I relativi atti possono essere ricevuti dagli ufficiali roganti delle aziende interessate.
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