Art. 25 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

Art. 25

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325

In vigore dal 23 apr 1968
(Decentramento promozioni a ruolo aperto) Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente le promozioni a ruolo aperto nei ruoli organici del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza senza demerito nella qualifica inferiore prescritto dalle vigenti disposizioni. Dette promozioni sono disposte con provvedimenti adottati: dal direttore compartimentale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il personale degli uffici compartimentali e degli organi periferici dipendenti. Il direttore compartimentale di Roma e competente anche per le promozioni a ruolo aperto del personale degli organi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; dal direttore centrale del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per il personale dell'Azienda medesima. Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno determinati previo parere della competente commissione centrale del personale di cui al precedente i criteri da osservarsi per il conferimento delle promozioni previste dal presente articolo. Fino alla istituzione di ciascuna direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni le attribuzioni previste dal presente articolo sono devolute al direttore centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
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